© Camera Mantovana di Mediazione e Conciliazione srl  -  2025


Camera Mantovana
di Mediazione e Conciliazione


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REGOLAMENTO  (Aggiornato al Maggio 2025)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME DI CARATTERE GENERALE
Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione civile e commerciale amministrate dalla CAMERA MANTOVANA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE srl (di seguito anche Organismo).
Il deposito della domanda di mediazione nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del presente regolamento, delle spese e delle indennità di cui alle tabelle allegate e valgono anche quale riconoscimento del relativo debito nei confronti dell'Organismo; in caso di mancato pagamento delle spese e delle indennità dovute a quest'ultimo, le parti -ai sensi dell'art. 34, n. 3, DM 150/2023- sono fra di loro responsabili in via solidale.
ART. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE
2.1
La parte che intende avviare la Mediazione può inoltrare l'istanza per posta elettronica certificata alla casella PEC cameramantovana@legalmail.it. E' possibile depositare domanda congiunta di mediazione.
La domanda deve contenere:
a)    Denominazione dell'Organismo di mediazione;
b)    Dati identificativi completi di parte istante e di parte chiamata (nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale nonché indirizzo PEC della parte chiamata in mediazione e di loro eventuali rappresentanti);
c)    Sommaria descrizione dei fatti e ragioni della pretesa;
d)    Natura della mediazione (obbligatoria, demandata dal giudice o volontaria);
e)    Oggetto della lite;
f)    Valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
g)    Eventuale dichiarazione di parte istante di accollarsi per intero il costo del procedimento;
h)    Eventuale volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica o mista;
i)    Delega rilasciata al Legale;
j)    Attestazione del pagamento delle spese e delle indennità di primo incontro.
Il modulo di avvio della mediazione, la cui adozione non è in ogni caso vincolante, è pubblicato nel sito www.cameramantovana.it.
2.2
L'istante può rendersi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Leg. n. 28/2010, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di effettuare le comunicazioni.
La Segreteria dell'Organismo, verificata la completezza della documentazione inoltrata di cui al punto 2.1, comunica a parte istante la data e le modalità di primo incontro nonché il nominativo del Mediatore incaricato e provvede ad effettuare la convocazione in mediazione della parte chiamata tramite invio di raccomandata o di PEC.
L'istanza di mediazione priva di uno dei requisiti essenziali per l'avvio della stessa è tenuta in sospeso fino al perfezionamento del deposito dell'istanza; la Segretaria comunica la necessità dell'integrazione documentale fissando un termine per l'adempimento; decorso inutilmente detto termine, il procedimento viene archiviato d'ufficio.
ART. 3 - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE
3.1
La parte chiamata è invitata ad aderire alla mediazione inviando all'Organismo, almeno due giorni lavorativi antecedenti l'incontro fissato, PEC all'indirizzo cameramantovana@legalmail.it allegando la dichiarazione di adesione al procedimento, la delega rilasciata al Legale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese e delle indennità di primo incontro dovute all'Organismo.
L'adesione deve contenere anche:
a)    Denominazione dell'Organismo di mediazione;
b)    Dati identificativi completi di parte chiamata (nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale, eventuale PEC);
c)    Sommaria descrizione dei fatti e ragioni della parte;
d)    Eventuale variazione del valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
e)    Eventuale volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica o mista.
Il modulo di adesione, la cui adozione non è in ogni caso vincolante, è pubblicato nel sito www.cameramantovana.it.
3.2
L'adesione al procedimento di mediazione si perfeziona comunque solo con il versamento delle spese e delle indennità di primo incontro previste dal presente regolamento da effettuarsi entro i termini di cui al precedente punto 3.1); in mancanza di tale versamento la parte viene considerata non aderente a tutti gli effetti.
la Camera, per una sola volta, può tuttavia -a richiesta della parte per giustificato motivo ed a suo insindacabile giudizio- differire d'ufficio il primo incontro di mediazione ad una data successiva; se anche per quella data non perviene prova dell'avvenuto pagamento, la parte viene considerata non aderente.
La parte chiamata, finché non abbia aderito alla mediazione con le modalità tutte sopra indicate, non può visionare documentazione, depositare atti o documenti nella procedura, proporre domande e eccezioni o chiedere differimenti degli incontri già fissati, salvo quanto previsto al comma precedente.
ART. 4 - VALORE DELLA DOMANDA
L'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione del valore della controversia in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 c.p.c.; quando non è possibile attribuire tale valore, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore ed individuare il relativo scaglione di riferimento (basso, medio, alto).
L'atto di adesione deve confermare o, se del caso, modificare il valore della controversia; nel caso in cui con l'adesione si introduca un'ulteriore domanda, il valore della mediazione deve essere rideterminato secondo i criteri del codice di procedura civile.
Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dai precedenti commi 1 e 2 o le parti non concordano sul valore della controversia oppure quest'ultimo sia stato determinato in modo errato, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo ed è comunicato alle parti.
In sede di primo incontro, in ogni caso, il Mediatore -sentite le parti- definisce il valore della mediazione ed il suo scaglione di riferimento ai fini della corresponsione delle indennità dovute all'Organismo.
Nel corso degli incontri successivi, se il procedimento tratta questioni ulteriori rispetto a quelle già considerate in sede di primo incontro che ne modifichino il valore ovvero se il valore in precedenza determinato risulti  manifestamente inferiore a quello effettivo,  il Mediatore -sentite le parti- ridetermina il valore della mediazione ed il suo nuovo scaglione di riferimento.
ART. 5 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
5.1
L'Organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti e il Mediatore stesso; tale incontro si tiene di regola -salvo diversa, concorde ed espressa indicazione delle parti- non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di deposito dell'istanza di mediazione ricevuta via PEC dall'Organismo.
Le parti possono concordemente derogare la competenza per territorio dell'Organismo. L'indicazione del  luogo  di  svolgimento  della  mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti,  del  mediatore  e  del responsabile dell'organismo.
Il primo incontro non può svolgersi se non previo deposito da parte del Mediatore designato dell'accettazione dell'incarico e della dichiarazione di indipendenza e di assenza di motivi di incompatibilità; in tale accettazione il Mediatore designato dichiara:
1. di aver preso visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
2. di accettare l'incarico di Mediatore;
3. di non versare in alcuna delle situazioni o condizioni di cui all' art. 815 c.p.c. né in ipotesi di incompatibilità previste dal regolamento e dal codice etico dell'Organismo o dal codice deontologico regolante la propria professione;
4. di non avere alcun interesse, nemmeno indiretto od apparente, in conflitto con l'oggetto della controversia e, comunque, di non versare in alcuna condizione o situazione che possa pregiudicare anche apparentemente l'imparzialità nei confronti delle parti o la proficuità della propria prestazione;
5. di impegnarsi a svolgere la propria funzione osservando le norme di legge e quelle del regolamento e del codice etico dell'Organismo;
6. di impegnarsi a comunicare immediatamente, nel corso della procedura, all'Organismo qualsiasi fatto o circostanza sopravvenuti ed idonei ad influire sulla garanzia di imparzialità;
7. di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali delle parti inerenti l'incarico ricevuto.
Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
Nel primo incontro il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione; le parti e i loro Legali cooperano lealmente e in buona fede tra di loro.
5.2
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e sono assistite necessariamente, nelle mediazioni obbligatorie o disposte dal giudice (art. 5, c.1 e 5-quater D.Lgs 28/2010), da un Legale munito di idonea procura, fermo il disposto dell'art. 86 c.p.c.; in presenza di giustificati motivi le parti stesse possono delegare un loro rappresentante, che può essere anche il Legale stesso, munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione a mezzo di rappresentanti o delegati muniti dei poteri necessari.
Il Mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Il Mediatore, su concorde istanza delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali; i compensi di tali professionisti dovranno essere quantificati sulla base delle tariffe professionali stabilite con DM 30/5/2022 per i periti ed i CTU nominati dal Tribunale.
Le parti possono convenire che la relazione e/o gli accertamenti del consulente possano essere prodotti nell'eventuale giudizio; in mancanza di tale accordo, la relazione e/o gli accertamenti non possono essere utilizzati nell'ambito del giudizio di merito avente lo stesso oggetto e le stesse parti della mediazione.
Il Mediatore redige verbale di ogni incontro che deve essere sottoscritto anche dalle parti e dai rispettivi Legali; i verbali di rinvio possono essere firmati, peraltro, dal solo Mediatore.
5.3
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o presso una delle altre sedi distaccate; l'indicazione esatta del luogo in cui si svolge il primo incontro viene comunicata contestualmente alla nomina del Mediatore.
Il procedimento di mediazione, oltre che in presenza, può svolgersi in via telematica ovvero in modalità mista, cioè con una parte in presenza e l'altra collegata da remoto.
Nel caso di procedimento svolto in via telematica, anche se solo per una delle parti, ogni atto è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e tutte le parti in mediazione, anche quelle personalmente presenti, devono firmare digitalmente i verbali.
5.4
Gli incontri telematici si svolgono con collegamento audiovisivo da remoto, tramite sistemi offerti dall'Organismo che garantiscono la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti.
A conclusione della mediazione telematica il Mediatore redige il verbale costituito da un unico documento informatico e lo invia, in formato nativo digitale, ai Legali per la sottoscrizione loro e dei loro assistiti mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
È onere delle parti munirsi per tempo di sistema di firma digitale, idoneo alla sottoscrizione del verbale e dell'accordo di mediazione.
Il documento informatico è quindi restituito al Mediatore che lo firma digitalmente per ultimo e lo invia alla Segreteria dell'Organismo la quale lo rilascia alle parti.
La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono in conformità all'art. 43 del D.Lgs. 82/2005; le copie dei verbali relativi possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
ART. 6 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta."
ART. 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Il Mediatore nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e 5-quater del DL 28/2010 tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; analoga previsione si applica anche alle altre mediazioni incardinate presso l'Organismo. All'esito del procedimento, il Mediatore rilascia verbale del conseguente esito negativo della procedura.
Se è raggiunto un accordo di conciliazione nell'ambito di un procedimento in presenza, il Mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo; laddove l'accordo sia raggiunto a seguito di mediazione telematica o mista, tale accordo costituisce parte integrante del relativo documento informatico.
Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore, su concorde istanza delle parti, può formulare una propria proposta risolutiva comunicandola alle parti stesse per iscritto.
In tal caso, le parti devono far pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta entro il termine la proposta si ha per rifiutata.
In caso di mancata partecipazione di una delle parti aderenti al procedimento, il Mediatore non può formulare la proposta, ancorché la parte comparsa vi abbia fatto espressa richiesta.
Il verbale conclusivo della mediazione è sottoscritto dal Mediatore, dai Legali delle parti e da queste ultime; Il Mediatore, per i verbali delle mediazioni in presenza, certifica altresì l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo che conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per tre anni dalla data della loro conclusione.
Il verbale conclusivo viene rilasciato alle parti in regola coi pagamenti dovuti all'Organismo.
Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti o i loro Legali devono compilare e sottoscrivere.
ART. 8 - RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; quanto avvenuto o dichiarato nel corso dell'incontro (anche se tenuto in forma telematica o mista) non può essere né registrato né videoregistrato.
Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni rese all'Organismo stesso o acquisite durante il procedimento medesimo.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; il Mediatore è tenuto alla riservatezza su quanto emerso nel corso del procedimento di mediazione e durante le sessioni separate, anche nei confronti delle parti stesse, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i Legali e i consulenti, hanno l'obbligo della riservatezza e le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate come prova in giudizio o di altra natura; il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio  e le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti o sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti e dei documenti del procedimento di mediazione; il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità di quanto disposto dall'art. 47, comma 6, del DM 150/2023.
Restano salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 28/2010.
ART. 9 - MEDIATORE
Il Mediatore non svolge nell'ambito del procedimento alcuna attività di consulenza sull'oggetto della mediazione: il suo compito è solo quello di collaborare con le parti al fine di trovare un accordo per la composizione della controversia.
Il Mediatore è designato dall'Organismo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco, secondo il prevalente criterio della rotazione, tenendo conto anche della specifica competenza professionale e dell'esperienza nelle materie e nelle questioni trattate.
Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
Le parti possono concordemente indicare il nominativo di un Mediatore fra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; tale indicazione non ha peraltro natura vincolante.
Il Mediatore deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e deve svolgere la sua attività nel rispetto del regolamento e del codice etico dell'Organismo.
È facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore per lo stesso procedimento.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere dichiarazione di imparzialità, di assenza delle incompatibilità previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo Mediatore; senza tali dichiarazioni il  procedimento di mediazione non può avere inizio.
Qualora successivamente all'accettazione dell'incarico sorgano motivi di incompatibilità, il Mediatore deve informare immediatamente l'Organismo e le parti.
Il Mediatore può essere sostituito, anche nel corso del procedimento, per la sopravvenuta impossibilità di condurlo, qualora rinunci all'incarico per giustificate ragioni o a seguito della richiesta motivata delle parti o di una di esse.
In tale ultimo caso il Responsabile dell'Organismo, laddove ritenga l'istanza fondata, provvede a nominare un nuovo Mediatore in sua sostituzione; se la richiesta di sostituzione riguarda il Mediatore Responsabile dell'Organismo, competente a decidere sull'istanza di sua sostituzione è l'organo amministrativo della società.
Art. 10 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Alla parte non abbiente che ne faccia richiesta è assicurato il patrocinio a spese dello Stato; in tal caso, non sono dovute all'Organismo le spese per l'avvio del procedimento, l'indennità di mediazione, l'indennità per gli incontri successivi al primo e quella suppletiva per la conclusione dell'accordo di conciliazione.
Le condizioni per la concessione di tale patrocinio sono stabilite dalla legge.
L'ammissione al patrocinio riguarda i procedimenti aventi ad oggetto una delle materie per cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; sono escluse le controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
L'istanza di mediazione o la comunicazione di adesione alla procedura deve essere corredata dall'ammissione al patrocino a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del competente circondario.
In ipotesi di urgenza, ex art. 109 D.P.R. 115/2002, la parte può presentare la domanda per attivare la procedura di mediazione o depositare l'adesione riservandosi espressamente di avanzare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente nel termine di 20 gg. dal deposito dell'istanza o dell'adesione, a pena di decadenza.
E' concesso alla parte chiamata in mediazione la facoltà di chiedere, per una sola volta, il rinvio del primo incontro se la pratica di concessione del patrocinio a spese dello Stato non si è potuta avviare per comprovate ragioni ovvero è stata già avviata dalla parte ma non si è ancora conclusa.
L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione, salve le sopravvenute modifiche alle condizioni reddituali che devono essere immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo Avvocato all'Organismo ed all'Ordine degli Avvocati che ha concesso il beneficio.
La mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato, la sua revoca od il venir meno dei requisiti producono l'onere a carico della parte di corrispondere all'Organismo le spese e le indennità maturate e non corrisposte.
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO, DEL MEDIATORE E DELLE PARTI
11.1
Camera Mantovana di Mediazione e Conciliazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti e non siano dovute al comportamento non diligente dell'Organismo; quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile nemmeno nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda o del diritto tutelato ad opera dell'istante.
Non è onere dell'Organismo o del Mediatore verificare gli indirizzi (anche PEC) segnalati dalle parti ai quali inviare le comunicazioni relative all'intero procedimento; è onere dell'Organismo o del Mediatore verificare l'integrità e la validità delle firme digitali apposte dalle parti e dai loro legali.
Ai fini interruttivi degli eventuali termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo.
Tutti i termini previsti dal Regolamento si intendono come ordinatori.
11.2
Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
-   l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
-   le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
-   l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
-    l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
-    l'indicazione del valore della controversia;
-    la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
-    le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.
Art. 12 - SPESE ED INDENNITA' - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
Gli esborsi di mediazione comprendono le spese di avvio e le indennità di mediazione e sono dovute da ciascuna parte che abbia promosso o aderito al procedimento secondo la tabella delle indennità degli organismi di mediazione pubblici di cui all'art. 31 del DM n. 150/2023 -allegato A-; la Camera Mantovana di Mediazione e Conciliazione applica altresì le ulteriori previsioni di cui all'art. 31 dello stesso decreto, precisando che l'importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura di mediazione è calcolato, per ogni mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.
Quando più soggetti rappresentano il medesimo centro d'interessi e sono difesi dallo stesso Legale, gli stessi si considerano come un'unica parte.
Le spese di avvio e le indennità di mediazione sono dovute anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o di mancata partecipazione agli incontri; in particolare, le indennità stabilite per la prosecuzione del procedimento oltre il primo incontro, una volta che questo si sia concluso con l'accordo delle parti per la continuazione della mediazione, sono in ogni caso dovute anche nel caso di abbandono del procedimento e/o di mancata partecipazione all'incontro successivo al primo.
Il mancato pagamento delle spese di avvio, delle indennità di primo incontro e di quelle  ulteriori dovute a titolo di prosecuzione nella mediazione oltre il primo incontro, fermo quanto previsto agli artt. 2, 2.2 e 3, 3.2, è considerato espressione della volontà di non partecipare al procedimento e motiva la redazione di un verbale negativo in qualunque stato della procedura.
Il saldo dovuto a seguito dell'esito positivo del procedimento di mediazione o il pagamento del maggior importo dovuto per l'adeguamento del valore della procedura deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale conclusivo.
Al momento del deposito dell'istanza di mediazione, la parte individua lo scaglione di riferimento della controversia e corrisponde le spese e le indennità di primo incontro previste alla TABELLA 1 ed aggiunge il rimborso delle spese postali per l'invio della Raccomandata 1 AR a ciascuna parte chiamata priva di PEC. Nessun rimborso di spese è richiesto per l'invio di PEC di convocazione.
Art. 13 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI
L'Organismo stipula accordi con altri Organismi di mediazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.
Art. 14 - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO
In caso di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del DM n. 150/2023.
La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del DM n. 150/2023.